Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP)
E’ la tassa dovuta sulle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono soggetti alla tassa:
l'occupazione di suolo pubblico effettuata con banchi in aree di mercato, ponteggi per l'attività edilizia, tavolini e sedie, fioriere, chioschi, passi carrabili, ecc.;
le occupazioni di spazio sottostante il suolo pubblico effettuate con serbatoi, intercapedini, cavi ecc.;
le occupazioni di spazio soprastante al suolo pubblico effettuate con tende da sole, faretti, bacheche, ecc.;
la tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione. In mancanza del titolare di concessione o autorizzazione, la tassa è dovuta dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico.
La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggetti all’imposizione da parte dei comuni medesimi.
La tassa si determina in base all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali, non è dovuta per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
Le tariffe relative alla tassa di occupazione suolo pubblico sono stabilite annualmente con delibera di Giunta Comunale. Per ogni tipologia di occupazione, a norma di legge sono previste eventuali riduzioni sulla tariffa base ivi indicata.
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti titolari dell’atto di concessione devono presentare al comune, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione stessa. Per gli anni successivi, se non si verificano variazioni nella consistenza delle occupazioni, la denuncia non va presentata e l’obbligo tributario è assolto con il conseguente pagamento della tassa.
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime una volta ottenuta l’autorizzazione.
Se l’importo complessivamente dovuto supera € 258,23, la tassa può essere pagata in quattro rate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza: 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.